Ridefiniti i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo

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La Camera ha approvato  in via definitiva e all’unanimità la nuova legge che ridefinisce i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo. Con la sentenza n. 19246/2010 le Sezioni unite della Cassazione avevano stabilito il dimezzamento automatico dei termini sia per l’opponente che per l’opposto per il solo fatto che l’opposizione fosse stata presentata  “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma”.


Senza più ricondurre la questione, dunque, al caso in cui all'opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Con la modifica votata il 6 dicembre, il Parlamento prevede che al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» siano soppresse.


Per i procedimenti pendenti, si prevede che l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreti nel senso che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione del termine di costituzione dell’attore si applichi solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

 

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